
AGI – Ecco quali sono le “circostanze preesistenti, non conosciute, e determinanti legittimanti la revoca” delle decisioni assunte lo scorso 7 febbraio dalla settima sezione civile del tribunale di Napoli che hanno portato il caos nel MoVimento 5 stelle. Sono messe nero su bianco dagli avvocati Francesco Astone, Francesco Cardarelli e Claudio Consolo, che in giudizio sostengono le ragioni dei pentastellati contro i tre attivisti napoletani che giudicano illegittimo aver impedito agli iscritti da meno di 6 mesi di partecipare alla votazione.
L’AGI ha visionato le otto pagine del ricorso presentato dal Movimento dopo che il tribunale ha accolto le obiezioni degli attivisti e ha sospeso le delibere di agosto 2021 che hanno dato vita all’incarico di presidente, ricoperto da Giuseppe Conte. L’elemento “decisivo per il giudizio di merito, da cui discende la piena legittimità di entrambe le delibere impugnate, e che giustifica la revoca della misura cautelare sospensiva”, inizia nel novembre del 2018, quando l’allora capo politico del M5s, Vito Crimi, e il presidente del Comitato di Garanzia, Luigi Di Maio, approvano “il regolamento che prevedeva la esclusione dal voto di coloro che si fossero iscritti alla associazione da meno di sei mesi“.
“Precisamente, la disposizione regolamentare prevedeva, come del resto riportato anche nell’avviso di convocazione dell’assemblea e secondo quanto rappresentava una costante consuetudine del Movimento, la partecipazione degli iscritti da almeno sei mesi con documento certificato (e quindi l’esclusione di tutti gli iscritti da meno di sei mesi) a tutte le future convocazioni dell’Assemblea”, riepilogano i legali.
Il regolamento cui si fa riferimento è stato approvato dal Comitato di Garanzia l’8 novembre di quattro anni fa, “ore 16.00, come risulta dal relativo verbale e la data in questione trova conferma non solo nelle autocertificazioni rese dai partecipanti alla riunione ma anche nelle mail scambiate tra il Capo Politico (ore

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