
AGI – Dalla mezzanotte di venerdì è scattato il silenzio elettorale per le Amministrative, le Regionali in Calabria e le suppletive alla Camera (collegio uninominale di Siena e uninominale di Roma-Quartiere Primavalle). Fino alla chiusura dei seggi, lunedì alle 15, è quindi vietato fare campagna elettorale.
La normativa in vigore risale agli anni cinquanta, poi aggiornata a metà anni settanta, ma non riguarda il vasto mondo del web, compresi i social, divenuti ormai tra i principali canali di comunicazione politica per tutti i leader.
La legge entrata in vigore nel 1956 e le modifiche del 1975
Le disposizioni a cui si fa riferimento sono contenute nella legge 212 del 4 aprile del 1956, ‘Norme per la disciplina della propaganda elettorale”. L’articolo 9 recita: “Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”.
La norma è stata poi aggiornata nel 1975, con la legge 130 del 24 aprile (‘Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati’). L’articolo 8 dispone: “Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. Chiunque contravviene alle

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